Art. 102.
(Uffici di sorveglianza).

      1. Gli uffici di sorveglianza sono costituiti nelle sedi di cui alla tabella A allegata alla presente legge e hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali in essa indicati.
      2. Agli uffici di sorveglianza, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente elencate negli articoli 103, 104 e 105, sono assegnati magistrati di cassazione, di appello e di tribunale, nonché personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno. Nella assegnazione dei magistrati si tiene conto della specifica preparazione in materia penitenziaria, acquisita sia con la frequenza di corsi di formazione e studio relativi alla stessa materia, sia con l'attività giudiziaria svolta presso gli uffici e i tribunali di sorveglianza, sia con attività istituzionali o di fatto svolte presso istituti o centri di servizio sociale penitenziari.
      3. Con decreto del presidente della corte di appello può essere temporaneamente destinato ad esercitare le funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o impedito un giudice avente la qualifica di magistrato di cassazione, di appello o di tribunale.
      4. I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.
      5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definiti nelle sedi competenti, previa verifica dell'effettivo carico di lavoro, gli organici dei magistrati e del personale degli uffici di sorveglianza. Tali organici sono sottoposti a revisione periodica: entro tre anni, la prima volta, e ogni cinque anni successivamente.
      6. Gli organici degli uffici del magistrato di sorveglianza sono calcolati in relazione al numero delle persone detenute

 

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o internate e al numero delle persone sottoposte a misura alternativa nel territorio di competenza, nonché alle altre incombenze in materia di misure di sicurezza e nelle altre materie di competenza di tali uffici.
      7. Gli organici dei tribunali di sorveglianza sono calcolati in relazione al numero delle procedure iscritte annualmente presso gli stessi. In riferimento agli organici così calcolati e con adeguata organizzazione del lavoro, annualmente deve essere definito un numero di procedure corrispondente a quelle registrate.
      8. Negli uffici di sorveglianza del capoluogo del distretto di corte di appello o della sezione distaccata di corte di appello, vengono definiti organici del personale distinti per il tribunale di sorveglianza e per l'ufficio del magistrato di sorveglianza.